1) PREMESSA

1a) Gli Agenti Immobiliari che operano in collaborazione verso colleghi e clienti si ispirano e si attengono ai principi di lealtà, buona fede contrattuale e a quelli del Codice di Etica, di cui la Società Incaricata rilascia copia al Collaboratore il quale l’accetta come parte integrante della presente scrittura;
1b) La Società Incaricata ha sottoscritto incarico di mediazione per la vendita immobiliare in esclusiva col Proprietario dell’immobile sopra riportato;
1c) Il Collaboratore, venuto a conoscenza della vendita attraverso l’attività promozionale della Società Incaricata, ha proposto a questa di collaborare nella ricerca dell’Acquirente avendo presumibilmente tra la propria banca dati dei clienti Acquirenti qualificati;
1d) Il Collaboratore dichiara di avere tutti i requisiti e le abilitazioni all’esercizio dell’attività ex legge 39/89;
1e) Per qualsiasi comunicazione inerente la gestione della vendita in collaborazione, a mero titolo esemplificativo le richieste di informazioni di qualsiasi tipo, appuntamenti per visite all’immobile, presentazione proposte e o quant’altro il Collaboratore si obbliga a comunicarle solo alla Società Incaricata, a considerarla come suo unico referente e dall’astenersi sempre dal contattare direttamente il Proprietario;
1f) Il Collaboratore è a conoscenza che per lo stesso immobile possono collaborare alla compravendita altre agenti e/o agenzie immobiliari che hanno già sottoscritto il presente contratto;

2) ATTIVITÀ PROMOZIONALE
Salvo diverso accordo per iscritto, la Società Incaricata è l’unico soggetto che potrà svolgere attività promozionale pubblicitaria per la vendita attraverso i canali web, cartellonistica in loco dell’immobile, stampa, giornali e volantinaggio; il Collaboratore potrà proporre l’immobile soltanto attraverso la propria banca dati, ad aspiranti acquirenti che visiteranno immobili del suo portafoglio incarichi similari a quello oggetto della collaborazione e limitarsi ad esporre il cartello nella propria vetrina dell’agenzia; il Collaboratore si obbliga a non richiedere un prezzo diverso da quello indicato in oggetto; la Società Incaricata si impegna a comunicare tempestivamente al Collaboratore qualsiasi variazione delle condizioni di vendita così come indicate dal Venditore;

3) APPUNTAMENTI DI VENDITA
Il Collaboratore potrà far visitare l’immobile ai propri clienti previo appuntamento telefonico con almeno 24h ore di preavviso, subordinatamente alle disponibilità del Proprietario e solo in presenza di un Consulente della Società Incaricata; al fine di evitare che un aspirante acquirente reperito grazie all’attività del Collaboratore possa proseguire la trattativa con la Società Incaricata, al termine di ogni visita il Collaboratore comunicherà per iscritto il nominativo del cliente interessato da lui accompagnato e la Società Incaricata controfirmerà per accettazione; nulla potrà pretendere il Collaboratore dalla Società Incaricata a titolo di ristorno provvigionale e per qualsiasi altra motivazione in caso di mancata comunicazione e accettata così come sopra riportato;

4) PROPOSTE D’ACQUISTO
Il Collaboratore è autorizzato presso la propria sede a raccogliere e a far sottoscrivere agli aspiranti acquirenti proposte d’acquisto su propria modulistica. Un Consulente della Società Incaricata dovrà essere presente al fine di essere utile al Collaboratore per il buon esito della trattativa; le proposte saranno ritenute valide solo se accompagnate da assegno bancario non trasferibile intestato al Venditore; le condizioni del trattenimento dell’assegno come deposito fiduciario, consegna al Venditore o restituzione all’aspirante acquirente dovranno essere le medesime previste dal modulo d’incarico di vendita e proposta d’acquisto della Società Incaricata, già accettate dal Venditore e già conosciute dal Collaboratore;

5) IMPEGNO PROVVIGIONALE E PRESENTAZIONE PROPOSTA AL VENDITORE
Per la mediazione effettuata, contestualmente alla proposta d’acquisto, l’aspirante acquirente dovrà sottoscrivere un impegno provvigionale a favore della Società Incaricata la quale sottoscriverà un’ulteriore impegno provvigionale a favore del Collaboratore nella misura del ……………………. % oltre IVA (……………………………………………………………. % oltre IVA) della provvigione dell’acquirente a titolo di procacciati affari ; nessun’altro compenso potrà essere richiesto all’acquirente da parte del Collaboratore; la Società Incaricata si impegna a non far sottoscrivere ulteriori proposte d’acquisto da altri aspiranti acquirenti fino all’esito della trattativa in corso tuttavia, nel caso di proposta non conforme all’incarico conferito e/o proposta d’acquisto subordinata a clausola sospensiva anche se accettata dal Venditore potrà far effettuare visite all’immobile; la Società Incaricata dovrà tempestivamente dare comunicazione al Venditore della proposta d’acquisto raccolta; il Collaboratore potrà presenziare alla presentazione dell’offerta, limitandosi a descriverla meglio nei dettagli ; la trattativa riguardante l’accettazione sarà discussa in separata sede soltanto dal Venditore e Società Incaricata.

6) SEGNALAZIONI
Il Collaboratore in alternativa alle attività indicate agli artt. 3, 4 e 5 del presente accordo potrà limitarsi a segnalare per iscritto soltanto nominativi e riferimenti di persone interessate all’acquisto dell’immobile alla società Incaricata delegando a quest’ultima l’attività di appuntamenti di visione immobile, raccolta proposte d’acquisto e di mediazione in genere; in tal caso la Società Incaricata dopo aver accettato per iscritto le segnalazioni, in caso di conclusione della vendita dell’immobile con uno dei nominativi segnalati ristornerà una provvigione pari al ……………….. % oltre IVA (……………………………………………% oltre IVA) della provvigione pagata dall’acquirente alla Società Incaricata;

7) ANTIRICICLAGGIO, PRIVACY, REGISTRAZIONE CONTRATTO PRELIMINARE
Società Incaricata e Collaboratore per l’attività di mediazione dovranno adempiere agli obblighi previsti dalle normative vigenti nel rispetto e tutela della privacy, del trattamento dei dati sensibili e antiriciclaggio; nel caso di accettazione proposta d’acquisto che si perfeziona in contratto preliminare la Società Incaricata si impegna a procedere alla relativa registrazione previa consegna in sue mani da parte dell’acquirente della provvista economica necessaria e delle marche da bollo.

8) PENALI E DANNI
Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 e le clausole inserite sono da considerarsi essenziali; Il Collaboratore si impegna a mantenere un comportamento coerente con le modalità sopra citate ed eventuali comportamenti difformi sono da ritenersi inadempienze contrattuali e comporteranno la risoluzione immediata del contratto con semplice comunicazione via email all’indirizzo sopra riportato da parte della società Incaricata al Collaboratore; PENALI PER IL COLLABORATORE: fatto salvo il maggior danno, il Collaboratore con la sottoscrizione della presente scrittura si impegna a versare alla Società Incaricata a titolo di penale, entro e non oltre 60 gg dalla semplice richiesta della Società Incaricata comunicata a mezzo raccomandata A.R. all’indirizzo sopra riportato una penale pari all’ 1% (unopercento) oltre IVA del prezzo di vendita indicato in oggetto per inadempienza rispetto a quanto indicato negli artt. 1,2,3 e 4; una penale pari alla provvigione dovuta dal Venditore alla Società Incaricata come indicata nell’incarico di vendita conferitole, oltre a quanto versato dall’acquirente a titolo di provvigione a favore del Collaboratore per vendite (dove per vendite si intendono conclusioni di contratto: comunicazioni al proponente dell’accettazione proposta del venditore) effettuate dal Collaboratore durante il periodo di validità dell’incarico conferito alla Società Incaricata direttamente col Venditore e/o anche successivamente alla scadenza dell’incarico con acquirenti da lui segnalati come indicato all’art. 4; PENALI PER LA SOCIETA’ INCARICATA: una penale sarà dovuta dalla Società Incaricata al Collaboratore nella misura dell’ 1% (unopercento) oltre IVA del prezzo immobiliare indicato in oggetto nel caso di mancata comunicazione al Venditore entro la scadenza indicata di proposte d’acquisto raccolte dal Collaboratore e/o per sottoscrizione di ulteriori proposte d’acquisto di altri aspiranti acquirenti prima dell’esito della trattativa in corso relativa alla proposta di acquisto raccolta dal Collaboratore; una penale pari al 3% (trepercento) oltre IVA del prezzo di vendita dell’immobile in oggetto sarà dovuta dalla Società Incaricata al Collaboratore nel caso la Società Incaricata concludesse un affare per l’immobile in oggetto con un cliente segnalato dal Collaboratore così come indicato all’articolo 4.

9) DURATA DEL CONTRATTO, REVOCA, CESSIONE CONTRATTO, FORO COMPETENTE
La durata del presente contratto è la stessa indicata nell’incarico di vendita in esclusiva sottoscritto dal venditore alla società incaricata. In qualsiasi momento le Parti potranno sciogliere il presente accordo senza alcun preavviso con una semplice comunicazione all’indirizzo email sopra riportato; anche in caso di revoca rimangono salvi i diritti e impegni per i nominativi di persone aspiranti acquirenti accompagnate e/o segnalate, per le provvigioni maturate per contratti conclusi, penali per inadempienze durante il periodo di validità del presente contratto così come sopra riportato. Il presente contratto non può essere ceduto. Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla presente scrittura sarà competente il Foro di Milano.

 

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